Condizioni Generali-MARONGIU srl - Spedizioni Internazionali -
Condizioni Generali Praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali
Ed.1975 depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 10/03/75 e pubblicate in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.66
Art. 1 - Applicazione delle disposizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato per spedizioni internazionali. Le condizioni generali che seguono si applicano a tutti gli incarichi affidati ad uno spedizioniere anche se non siano stati preceduti da una sua offerta, salvo il caso di disposizione contraria scritta da parte del mittente Viene fatta eccezione per gli incarichi affidati a spedizionieri operanti nel Porto di Trieste da clienti esteri o per spedizioni destinate all'estero, ai quali si applicano le diverse condizioni generali praticate per tali casi dagli spedizionieri suddetti.
Art. 2 Limiti di assunzioni degli incarichi. Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie, Compagnie di Navigazione, marittirne ed aeree. vettori in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi debbono essere richiesti dallo Spedizioniere per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto Le spedizioni fino a Kg. 20 vengono accettate in base alle norme e condizioni del Codice Postale. Salvo disposizioni contrarie del mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasportlo da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto. La responsabilità dello spedizioniere o spedizioniere vettore nei confronti del mandante non può inoltre essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel Paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.
Art. 3. L'esecuzione del mandato. Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del mandante. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante
Art. 4. Responsabilità dello spedizioniere Lo spediziorriere non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano state confermate per iscritto da una delle parti, nonchè per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi. Le spedizioni di merci aventi un valore superiore a 25 Frs. oro il Kg. lordo, spedizioni di denaro, di monete, di documenti, di opere d'arte, di gioieilene o simili, si considerano accettate dallo spedizioniere soltanto, qualora egli abbia dato espresso e preventivo consenso e siano comunque coperte da assicurazione con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere. Per quotazioni del Fr. oro si intende quella utilizzata dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la determinazione delle proprie tariffe. La consegna di merci e di carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.
Art. 5. Merci pericolose, nocive o soggette a rapido deterioramento. Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna e a spedire merci che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione. Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza l'accordo di cui al comma precedente, lo spedizioniere ha il diritto di respingerla, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione ed il mandante è tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose e spese che potessero derivarne.
Art. 6 lnidicazioni atte ad individuare le cose oggetto di trasporto. Nell'incarico conferito allo spedizioniere, il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità. Il contenuto dei colli. il peso lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l'esecuzione regolare del mandato. Senza ordine espresso lo spedizioniere non è tenuto a controllare tali indicazioni. Le merci devono essere imballate secondo gli usi commerciali. il mandante risponde nei confronti dello spedizioniere di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza o imprecisiorie della enunciazione dei dati di cui sopra, come pure della mancanza, insufficienza o improprietà dell'imballaggio, o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento. Lo spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti. L'ordine scritto impartito allo spedizioniere di far conoscere ufficialmente il peso della merce da parte del vettore sarà obbligatorio per lo spedizioniere solo quando il vettore ammetta tale riconoscimento.
Art. 7. Ricevute rilasciate dallo spedizioniere. Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci, al contenuto dei colli, valore, peso ed imballaggio. Inoltre, tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.
Art. 8 Inesatte indicazioni e conseguenti limiti di responsabilità. Qualora lo spedizioniere, a seguito di indicazioni errate o inesatte, si sia assunto di spedire merci che per la loro natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dalle imprese di trasporto, ossia merce di peso e di volume eccezionale, oppure il cui traffico sia soggetto a prescrizioni di controllo come, per esempio. sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili, corrosive, radioattive o melitiche, il mandato è da ritenere senz'altro nullo. Se tuttavia la spedizione ha ugualmente luogo il mandante è responsabile verso lo spedizioniere per tutte le conseguenze dannose e spese che possano derivarne.
Art. 9. Indirizzo del mandante o mittente. Il mandante è tenuto a segnalare tempestivamente allo spedizioniere il proprio indirizzo completo ed ogni eventuale sua variazione. Lo spedizioniere non risponde delle conseguenze che potessero derivare dalla mancata o intempestiva segnalazione dei cambiamenti di indirizzo.
Art. 10 Comunicazioni tra spedizioniere e mandante. Senza ordine esplicito scritto, lo spedizioniere non è tenuto a spedire per posta raccomandata o assicurata comunicazioni, documenti o altro. Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma delle comunicazioni o documenti riguardanti In qualche modo la merce oppure I poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto dl autenticità o di poteri sia chiaramente riconoscibile.
Art.11 Validità del mandato. Una disposizione del mandante allo spedizioniere riguardante la merce si considera valida fino alla revoca, salvo che la disposizione non sia già stata attuata dallo spedizioniere. Il mandato allo spedizioniere può essere revocato solo se egli non abola ancora concluso il contratto di trasporto col vettore. Allo spedizioniere dovranno, comunque, essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della revoca e corrisposto un adeguato compenso per l'attività prestata secondo le tariffe depositate presso le C.C.l.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato. Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento In cui lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.
Art. 12 Obblighi del mandante In riferimento alla spedizione. La comunicazione del mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mandante dai suoi obblighi verso lo spedizioniere.
Art. 13- Facoltà e responsabilità dello spedizioniere in mancanza di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico. il mandante è tenuto a far pervenire allo spedizioniere in tempo utile i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle istruzioni relative. In difetto distruzioni adeguate o attuabili, lo spedizioniere può operare secondo Il proprio discernimento nell'interesse del mandante. Quando il mandante, anziché impartire allo spedizioniere precise istruzioni, si limita ad inviare copia della lettera dl credito, lo spedizioniere opera in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza per altro assumere responsabilità per l'interpretazione delle stesse. Il mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente.
Art. 14 - Fatture consolari. Le fatture consolari vengono compilate dallo spedizioniere o dal suo rappresentante nel porto marittimo solo a seguito di espressa richiesta dei mandante, corredata dal necessari documenti ed in base ai dati risultanti dai documenti medesimi.
Art. 15- Raggruppamento delle spedizioni. Lo spedizioniere ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario.
Art. 16- imballaggi: dichiarazioni di esonero dalla responsabilità. Lo spediziontere è esonerato da ogni responsabilità relativa a perdite, mancanze, avarie e deterioramento causati ai colli ed alte merci da insufficiente imballaggio o imballati in imballaggi usati od in imballaggi che si alterano col tempo, per manipolazione o per i prodotti contenuti. Lo spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a ricevere da vettori, depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell'imballo delle merci.
Art. 17 - Lettere di garanzia relative allo stato delle merci o degli Imballaggi. Lo spedizioniere non è tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde ottenere che vengano omesse sui documenti di trasporto osservazioni relative allo stato detta merce o al suo imballaggio. Qualora, tuttavia, Io spedizioniere ritenga opportuno, nell'interesse dei proprio mandante, rilasciare tali lettere di garanzia, ha diritto di esigere dallo stesso, a sua volta, una garanzia analoga e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsato di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare
Art. 18 - Campionamento della merce. Il campionamento delle merci affidate allo spedizioniere viene effettuato senza sua responsabilità anche quando questa operazione non esige particolari conoscenze tecniche o impianti speciali.
Art. 19 - Termini di resa. Salvo accordi speciali per iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere termini di resa nè un determinato ordine di precedenza nell'esecuzione della spedizione. La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per lo spedizioniere. In nessun caso Io spedizioniere può essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni errate fornite dalle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o di consegna.
Art. 20 - Validità del prezzi e delle condizioni. I prezzi e le condizioni offerti dallo spedizloniere sono validi solo se prontamente accettati dal mandante e per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo spediziontere nell'interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi. Lo spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza detlo spedizioniere stesso.
Art. 21 - Offerte dello spedizioniere. Le offerte dello spedizioniere e l'accordo con lo stesso sui prezzi e prestazioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono valide solo per merci di volume, peso e qualità normali, nei seguenti limiti: - spedizioni ferroviarie: secondo le tabelle dette condizioni di trasporto dette amministrazioni ferroviarie. - spedizioni camionistiche: Kg. 300 per mc. - spedizioni marittime: secondo le tabelle dette condizioni di trasporto dette Compagnie marittime. - spedizioni aeree: secondo te prescrizioni I.A.T.A. I prezzi dati in forma forfettaria si intendono rilasciati con il solo scopo dl agevolare il mandante nei suoi conteggi commerciali e sue pratiche amministrative senza che ciò possa modificare la veste dello spedizioniere.
Art. 22- Norme particolari per spedizioni da e per i porti. A) Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le norme fissate dai vettori in virtùI di clausole figuranti in polizza di carico o contratto di noleggio. B) Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia ecc. C) Qualora lo spedizioniere curi l'inoltro e l'instradamento ai porti di imbarco delle merci a lui affidate per la spedizione, egli non è responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi nè conseguentemente di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e detention charges, scarico a terra, danni o noti "vuoto per pieno" richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o da loro agenti ecc. Le suddette spese speciali derivanti dalle operazioni di cui ai punti A), B) e C) sono a carico del mandante.
Art. 23- Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario. L'incarico e la responsabilità dello spedizioniere finiscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo. Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna al domicillo.
Art. 24- Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate. Salvo istruzioni scritte contrarie, lo spedizioniere potrà far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possono essere consegnate. Quanto sopra a rischio e per conto del mandante. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del mandante senza che lo spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione. Lo spedizioniere inoltre non assume responsabilità per mancanze, avarie ecc., nonché per confische, vendite all'asta, distruzioni od altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce è giacente.
Art. 25 - Noli e altre spese gravanti sulla merce. L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese. Lo spedizioniere non può essere tenuto responsabile dall'avente diritto per spese di sosta, danni ecc. derivanti dai mancato anticipo del noli e altre spese.
Art. 26 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazionI che a tal fine lo spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessun obbligo ha lo spediziontere di anticipare somme per conto del mandante. Qualora, previo accordo, il mandante non anticIpi i fondi, o qualora le somme a lui richieste dallo spedizioniere non pervengano tempestivamente, a quest'ultimo devono essere riconosciute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi, ed agli interessi per il ritardo, anche le eventuali perdite sui cambi, qualora, al momento dell'incasso della valuta nella quale è stato stabilito il conteggio, questa abbia subito un ribasso. L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'avere il mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o terzi, non esonera il mandante dall'obbligo del relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito. il mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello spediztoniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc. entro i temini dl prescrizione stabiliti per ognuno di essi.
Art. 27- Pagamento delle somme dovute allo spedizioniere. Le fatture dello spedizioniere sono da regolare a vista. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, si fa luogo all'applicazione dl interessi netta misura dei tassi passivi correnti sul mercato finanziario, senza che ciò influisca sulla esigibilità del credito.
Art. 28 - Obblighi dei mandante sulle intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere in conseguenza delle merci detenute. Il mandate è obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi, imposte, contributi di avaria, multe- e/o altri esborsi che gli vengano richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto di terzi. In mancanza, lo spedizioniere é autorizzaio a prendere le misure che ritiene opportune a sua garanzia e a procedere, occorrendo, alla alienazione od anche alla distruzione della merce a norma delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni internazionali applicabili. Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico, doganale, ecc. che gli derivano dalla detenzione della merce, e di tutte le conseguenze dell'omissione ne risponde nei confronti dello spedizioniere.
Art. 29 - Limiti dì responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi- In mancanza di precisi accordi contrari, lo spedizioniere non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe ecc. Lo spedizionere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o da altre disposizioni dell'Autorità.
Art. 30 - Addebiti e trattenute dei mandante Addebiti o trattenute del mandante su quanto spettante allo spedizioniere sono arrirnissibili solo se relativi a crediti scaduti e riconosciuti da quest'ultimo
Art. 31 - Valore dell'assicurazione. Lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di un ordine scritto ed espresso del mandante. Egli stipula l'assicurazione come semplice intermediario alle condizioni delle polizze e delle clausole speciali delle Compagnie di assicurazioni scelte da lui e senza alcuna propria responsabilità, anche se non ha comunicato ai mandante il nome dell'assicuratore. In mancanza di esatta precisazione da parte dei mandante dei rischi da assicurare, vengono coperti solo i rischi ordinari. La semplice indicazione dei valore della merce non costituisce incarico di assicurazione. A tutti gli effetti, l'assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo spedizioniere sia in grado di conciuderla. Se lo spedizioniere ha effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto mandante, egli e solo tenuto, su richiesta, a cedere al mandante i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Se l'assicuratore dovesse mettere, in qualsiasi modo, in dubbio l'applicabilità della polizza, il mandante farà ricorso solo contro l'assicuratore e lo spedizioniere non avrà alcuna responsabilità in proposito. In nessun caso lo spedizioniere può essere considerato come coassicuratore. Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere.
Art. 32 - Portata dell'assicurazione: compenso allo spedìzioniere. In caso di danno spetta al mandante quale risarcimento soltanto quanto lo spedizioniere ha ricevuto dall'assicuratore. Lo spedizioniere assolve i suoi obblighi cedendo al mandante, dietro sua richiesta, i diritti verso l'assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria o altro danno previsto dalla polizza, spetta al mandante agire nei confronti degli assicuratori o terzi responsabili. Il mandante può dare incarico allo spedizioniere di procedere, per suo conto e rischio, alle pratiche relative alla realizzazione dei diritti. Per la trattazione delle pratiche relative ai danni ed avarie nei confronti dell’assicuratore, per l'assistenza alla constatazione di danni o avaria eseguita dai periti nominati dalle Compagnie di assicurazione o dai Vettori, per l'esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi responsabili ad altre pratiche deI genere, lo spedizioniere ha diritto ad uno speciale compenso oltre quello che gli deriva normalmente dai mandato di spedizione.
Art. 33 - Deposito: condizioni. L'eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta dello spedizioniere nei propri locali o in quelli di terzi (privati o pubblici). Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo spedizioniere ed il suo mandante sono valide le stesse condizioni vigeniti tra lo spedizioniere ed il terzo depositario. Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in propri depositi non è tenuto ad adottare speciali misure per la sicurezza e sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel limite delle consuetudini locali. Nel caso in cui partite dl merci vengano dal mandante affidate allo spedizioniere con l'incarico di depositarle per lunga permanenza a magazzino, fermo restando quanto sopra stabilito, il mandante è libero di visitare i locali di deposito o di farli visitare, previo accordo con lo spedizioniere e il depositario. Eccezioni o rilievi debbono essere fatti immediatamente.
Art. 34 - Controlli e manipolazione della merce depositata. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza o magazzino, dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati dello spedizioniere, o, ove nulla osti, anche dal personale del mandante, sempre, però con l'assistenza retribuita dello spedizioniere.
Art. 35 - Durata del deposito. Lo spedizioniere può recedere in qualsiasi momento dai contratto di deposito con preavviso di un mese a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo comunicatogli. Una recessione senza preavviso è ammessa nel caso in culla merce possa recare danno ad altre merci. Lo spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci, è autorizzato a fissare al mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze: in mancanza di che lo spedizioniere è autorizzato a vendere la merce ed a rivalersi sul ricavato delle proprie spettanze.
Art. 36 - Ricevuta di deposito - riconsegna della merce. Ad avvenuto immagazzinamento della merce, lo spedizioniere rilascerà, a richiesta, conferma di ricevimento e rispettivamente d'immagazzinamento La riconsegna della merce verrà effettuata solamente dietro disposizione scritta, firmata dal mandante o dall'avente diritto, secondo le disposizioni del mandante; le conferme di ricevimento o di immagazzinamento della merce, non hanno valore agli effetti della riconsegna e non costituiscono prova di proprietà delle merci.
Art. 37 - Privilegio e diritto di ritenzione. Lo spedizioniere ha nei confronti dei mandante, per eventuali suoi crediti scaduti e in scadenza che gli derivano dalle sue prestazioni, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci ed altri valori in suo possesso. Lo spedizieniere può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario, mittente e proprietario delle merci.
Art. 38 - Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi. Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri, depositari, assicuratori, banche, le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è restponsabile solo per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non dell'operato dei singoli prescelti o incaricati. Mancando la colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni, lo spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili.
Art. 39 - impossibilità dl assolvimento del compiti per cause di forza maggiore. Avvenimenti che non siano causati dallo spedizioniere, ma che gli impediscano in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore previste dalle convenzioni internazionali, esonerano lo spedizioniere, per il periodo della loro durata, da responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali eventi. In tali casi lo spedizioniere è autorizzato, ma non obbligato, a recedere dal contratto, anche se l'incarico sia stato già parzialmente eseguito. Analogamente al mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto, qualora non gli venga garantita la continuità dell'esecuzione dell'ordine. In caso di recesso dello spedizioniere o del mandante, quest'ultimo deve rimborsare allo spedizioniere tutte le spese di trasporto. magazzinaggio, noleggio, giacenza. sosta, assicurazione, consegna, ecc. sostenute, comprese quelle causate da forza maggiore.
Art. 40 - impedimenti e limitazioni di trasporti. Lo spedizioniere non è tenuto a controllare nè a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione. come limitazioni di importazioni, di esportazioni, di transito.
Art. 41 - Massimali risarcimento danni. Premesso quanto indicato negli artt. 2 e 4 delle presenti Condizioni Generali, nei casi di responsabilità dello spedizioniere essa è comunque limitata a Frs. oro 25 il chilogrammo lordo del valore precisato all'arI. 4. Quando il valore dichiarato risulti superiore al valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di discordanza sul valore, viene preso per base, ad ogni effetto, il valore commerciale corrente nel luogo e nell'epoca in cui viene stipulato il contratto di spedizione. Nel caso di mancanze, avarie o ritardi per spedizioni di campioni e di merci destinate a fiere, esposizioni ecc., la responsabilità dello spedizioniere è limitata al valore della merce dichiarato all'atto della spedizione e comunque entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 42 Danni derivati da insufficienza di imballaggio. Lo spedizioniere non risponde dei danni di qualsiasi specie relativi a merci non imballate o non sufficientemente imballate. Merci che in base alle condizioni o gli usi inerenti al relativo contratto di trasporto, siano considerate non imballate o non sufficientemente imballate, sono considerate tali anche nei confronti dello spedizioniere. Danneggiamenti all’imballaggio esternamente riconoscibili subito o che si manifestino successivamente possono essere riparati dallo spedizioniere a spese del mandante, senza che con ciò egli assuma alcuna conseguente responsabilità.
Art. 43. Luogo e modalità (accertamento danni) Lo spedizioniere non risponde per danni constatati dopo l'avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni esterne.
Art. 44. Segnalazione dei danni allo spedizioniere. Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo spedizioniere In esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere. Se allo spedizioniere perviene una comunicazione di danno quando egli non è più in grado di far valere i suoi diritti nei confronti dei terzi, lo spedizioniere non è responsabile delle conseguenze.
Art. 45. Regolamento interferenze di terzi interessati alle spedizioni. Se un terzo, che sia direttamente o indirettamente interessato al mandato conferito allo spedizioniere o alla sua esecuzione, elevi in dipendenza di ciò delle pretese nei confronti dello spedizioiere, il mandante è tenuto a liberare immediatamente lo spedizioniere da tali pretese che dovranno essere regolate direttamente tra il mandante stesso ed il terzo.
Art. 46 Estensione della responsabilità. Lo spedizioniere è libero di assumere responsabilità maggiori di di quelle previste dalle norme che precedono con una espressa pattuizione preventiva, e dietro corrispettivo di uno speciale compenso.
Art. 47. Termine prescrizionale. Fermo il disposto dell'articolo 2951 del Codice Civile circa il termine di prescrizione del diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo spedizioniere ha diritto di ottenere In qualsiasi momento dal proprio mandante l’equivalente degli importi che, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, egli sia tenuto a corrispondere ad Enti pubblici o privati a favore dei quali valgano dei termini dl prescrizione superiori a quello di cui sopra.